(massima n. 1)
Non è inammissibile l'impugnazione (nella specie, citazione in appello) proposta nei confronti di minore d'età divenuto maggiorenne nel corso del precedente giudizio, benché l'evento non sia stato dichiarato né notificato, qualora il gravame sia stato notificato non a quest'ultimo personalmente, bensì ai suoi genitori nella qualità di esercenti la potestà, laddove la nullità scaturente da tale vizio di notifica risulti sanata mediante costituzione in giudizio dell'interessato – ancorché avvenuta oltre il termine annuale ex art. 327 c.p.c. per la proposizione dell'appello nei suoi confronti. Difatti, l'esigenza che al medesimo risulti garantita la conoscibilità della possibile instaurazione di un giudizio civile a suo carico risulta, in tal caso, a fortiori soddisfatta dall'avvenuta, effettiva conoscenza della vicenda processuale che lo riguarda, attestata dalla stessa costituzione in giudizio.