(massima n. 1)
È improcedibile il ricorso per cassazione qualora l'originale dell'atto non sia stato depositato nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., senza che assuma alcun rilievo l'avvenuto deposito nel medesimo termine di una copia informe, la quale non offre alcuna garanzia di autenticità; detta sanzione non resta esclusa dal fatto che la copia depositata contenga una replica della relata di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, essendo la violazione del termine rilevabile d'ufficio, e non potendo ritenersi sanata neppure dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il controricorso senza eccepire l'improcedibilità.