(massima n. 1)
In tema di giudizio di cassazione, quando con il controricorso il litisconsorte si sia limitato ad aderire alle richiesta del ricorrente principale senza formulare una propria domanda di annullamento, totale e parziale della decisione sfavorevole, si č in presenza di una semplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte dell'impugnazione principale, non essendo al riguardo necessaria la proposizione di un ricorso incidentale. Infatti, l'interpretazione estensiva dell'art. 370 c.p.c. secondo cui la facoltą di «contraddire» da parte di chi abbia ricevuto la notifica del ricorso non implica necessariamente l'assunzione di una posizione contrastante con quella dell'impugnante, ma comprende anche l'ipotesi di adesione, parziale o totale, alle relative richieste appare in sintonia con il principio dell'art. 24 co. 2 Cost. che garantisce l'esercizio della facoltą di difesa in ogni stato e grado del giudizio, altrimenti, negandosi alla parte portatrice di un interesse convergente o analogo a quello dell'impugnante, che non abbia a sua volta ritenuto di proporre una propria impugnazione, di costituirsi nel giudizio di legittimitą e rendere note le proprie posizioni: esigenza, questa, cui č, finalizzata la disposizione di cui all'art. 331 c.p.c., che ha lo scopo di garantire nelle cause inscindibili l'estensione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti.