(massima n. 1)
L'ordine di integrazione del contraddittorio da parte del giudice ai sensi dell'art. 102 c.p.c. suppone soltanto che oggetto della decisione sia una situazione giuridica, la quale impone il contraddittorio di pił parti e non che tale situazione sia effettivamente esistente, poiché l'integritą del contraddittorio č imposta proprio in funzione del legittimo svolgimento del processo ai fini dell'accertamento dell'esistenza o meno di detta situazione. Ne consegue che, qualora il processo abbia avuto luogo inter pauciores e sia stata accertata l'inesistenza della situazione la cui decisione avrebbe imposto l'applicazione della regola di cui all'art. 102, il giudice che rilevi che tale regola č stata violata deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, a nulla rilevando che lo svolgimento (invalido) dell'istruzione abbia fatto emergere detta inesistenza, mentre ove la violazione della integritą del contraddittorio sia rilevata in sede di impugnazione dev'essere disposta la rimessione al primo giudice.