(massima n. 1)
L'incertezza sulla identitā di colui che sottoscrive la procura di una persona giuridica, pur pregiudicando l'avversario, in quanto gli preclude in radice il controllo sulla sussistenza del potere rappresentativo del soggetto che sta in giudizio in nome e per conto della societā, non rientra tra le nullitā assolute ma fra quelle relative, le quali, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., sono opponibili soltanto dal destinatario dell'atto, con la prima istanza o difesa successiva. Ne consegue che tale nullitā non č eccepibile per la prima volta in appello se il vizio riguardi una procura contestualmente rilasciata sia per il primo grado che per l'appello, senza che con la prima difesa la nullitā sia stata opposta.