(massima n. 1)
Il contratto di sale and lease back in forza del quale un'impresa vende un bene strumentale ad una societā finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con possibilitā di riacquisto del bene al termine del contratto per un prezzo normalmente molto inferiore al suo valore configura un contratto d'impresa socialmente tipico che, come tale, č, in linea di massima, astrattamente valido, ferma la necessitā di verificare, caso per caso, la presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita č stata posta in essere in funzione di garanzia ed č volta, pertanto, ad aggirare il divieto del patto commissorio. A tal fine, l'operazione contrattuale puō definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con una indagine che č tipicamente di fatto, sindacabile in sede di legittimitā soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione, la compresenza delle seguenti circostanze: l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la societā finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltā economiche di quest'ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente.