(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 23, comma quinto, del D.L.vo 16 dicembre 1992, n. 495 (contenente il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice delle strada approvato con il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285), al titolare di tessera di riconoscimento, appartenente ad una delle categorie del personale esercente servizio di polizia stradale di cui all'art. 12, comma terzo, c.d.s. 1992, è consentita la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza dell'amministrazione di appartenenza, con la conseguenza che l'eventuale contingente espletamento di un servizio al di fuori di questo territorio, ancorché normativamente consentito e materialmente effettuato, essendo estraneo alla previsione della suddetta norma, non consente la libera circolazione dell'agente incluso in una delle predette categorie, con la derivante legittimità dell'irrogazione della correlata sanzione amministrativa nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato l'impugnata sentenza del giudice di pace e, decidendo nel merito, ha rigettato l'iniziale domanda di opposizione alla sanzione amministrativa del contravventore, che, nella qualità di agente alle dipendenze del Provveditorato per le opere pubbliche per l'Emilia Romagna, era stato colto sprovvisto di biglietto, anche se munito di tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 23, comma quarto, del D.L.vo n. 495 del 1992, durante un viaggio su un mezzo di trasporto pubblico nel territorio della Regione Puglia, con conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa a suo carico).