(massima n. 1)
In relazione a ordinanza con la quale il tribunale ordinario declini la giurisdizione sulla richiesta di provvedimento cautelare ed alla sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale pronunci analoga declinatoria sulla domanda proposta per il merito, non č configurabile un conflitto negativo di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice speciale, denunciabile con ricorso ai sensi dell'art. 362, secondo comma, n. 1 c.p.c., atteso che il provvedimento del giudice ordinario, avendo natura cautelare, č inidoneo a spiegare effetti vincolanti sulla questione di giurisdizione nell'eventuale giudizio di merito successivamente introdotto innanzi al medesimo giudice. (Nella fattispecie le Sezioni Unite hanno altresė escluso la convertibilitā del ricorso in regolamento preventivo di giurisdizione o in ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost., essendo intervenuta pronuncia del TAR sulla giurisdizione e stante l'appellabilitā delle pronunce impugnate).