(massima n. 1)
In tema di arbitrato, l'art. 806 c.p.c. pone la regola della generale arbitrabilità di ogni controversia, derogando espressamente solo per le controversie previste dagli articoli 409 e 422 dello stesso codice, per le questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e per quelle relative a diritti indisponibili. L'eccezione al principio della generale arbitrabilità deriva, inoltre, dalla inderogabilità della funzione attribuita al giudice dall'ordinamento in particolari casi, a causa della peculiarità del contesto giuridico, come in materia fallimentare, laddove la necessità del simultaneus processus che assicura la astratta possibilità del contraddittorio e la par condicio tra creditori, impone di risolvere in quella sede le relative controversie. Tale eccezione non può invece prospettarsi, in via generale, per le controversie riservate alla competenza per territorio inderogabile, non rilevando che tale competenza sia talvolta definita «funzionale» giacché tale definizione non si riferisce alla inderogabilità della funzione del giudice, ma alla volontà del legislatore di assicurare, per la specifica materia considerata, la rigidità del criterio di distribuzione della competenza tra i diversi giudici del medesimo settore giudiziario.