(massima n. 1)
In tema di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, ove il beneficiario alleghi nel ricorso introduttivo del giudizio, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilitą, l'esistenza del requisito reddituale senza che sul punto vi sia stata contestazione da parte del convenuto, limitatosi a contestare la sussistenza del requisito sanitario, lo stesso diventa incontroverso con conseguente insussistenza del relativo onere probatorio.