(massima n. 2)
Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di societā di capitali, giā costituita in Italia, che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero (nella specie: in Ucraina) la sede legale, allorquando a detto trasferimento non abbia fatto seguito anche il trasferimento dell'effettivo esercizio di un'attivitā imprenditoriale e del centro dell'attivitā direttiva ed amministrativa, in quanto il trasferimento si č risolto in un atto meramente formale, restando pertanto escluso che esso sia stato posto in essere conformemente alla legge degli stati interessati. In tal caso, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 218 del 1995, spetta al giudice del luogo in cui si č perfezionato il procedimento di costituzione della societā stabilire, in conformitā al proprio ordinamento, quale sia in concreto la sede effettiva della societā.