(massima n. 1)
Nel caso in cui il decesso della parte, verificatosi nel corso del giudizio, non sia stato dichiarato in udienza dal procuratore costituito, ma sia stato portato a conoscenza della controparte esclusivamente con l'atto di notifica della sentenza, non accompagnato dalla puntuale indicazione degli eredi, la controparte che intenda impugnare la sentenza può avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 330 c.p.c., di notificare l'atto di impugnazione impersonalmente e collettivamente agli eredi. Qualora non intenda avvalersi di detta facoltà, essa è tenuta ad individuare, tra i chiamati all'eredità, coloro che hanno effettivamente assunto la qualità di eredi della parte deceduta, e, pur non dovendo fornire la prova che tali soggetti non vi abbiano rinunciato, ha l'onere di dedurre quanto meno la sussistenza effettiva delle condizioni da cui possa desumersi che essi abbiano accettato espressamente o tacitamente l'eredità. La mera delazione ereditaria, conseguente all'apertura della successione, non è infatti sufficiente ai fini della trasmissione della legittimazione ad causam la quale presuppone l'accettazione dell'eredità, per effetto della quale il chiamato assume la veste effettiva di erede della parte.