(massima n. 1)
Nell'applicazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 330 c.p.c., secondo la quale, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c., nel rito del lavoro, ciò che rileva è la data della proposizione dell'impugnazione che si effettua mediante il deposito del ricorso in cancelleria, e non quella della relativa notifica, la quale, pertanto, ancorché sia eseguita oltre l'anno, non può essere fatta alla parte personalmente, ove l'impugnazione sia stata proposta entro il termine annuale predetto, non potendo trovare applicazione la suddetta norma di cui all'art. 330, ultimo comma, c.p.c., che presuppone la proposizione di un'impugnazione tardiva. Qualora il giudice di appello, nel riscontrare tale eventualità, abbia ordinato la rinnovazione in modo rituale della notificazione dell'atto di appello e quest'ultimo sia stato nuovamente notificato nei confronti dell'appellato personalmente, viene a verificarsi un'ipotesi di nullità che è suscettibile di sanatoria, per raggiungimento dello scopo da parte dell'atto, qualora la parte appellata si costituisca regolarmente anche al solo fine di eccepire detta invalidità, e ciò alla stregua del principio in base al quale la nullità della notificazione degli atti di impugnazione in generale è sanata ex tunc mediante la costituzione della parte alla quale la notifica era destinata, sia pure dopo la scadenza del termine per impugnare. (Nella specie, sulla scorta del principio enunciato, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale, malgrado l'irrituale rinnovazione della notificazione dell'atto di appello nei confronti nella parte appellata a cui aveva fatto, però, seguito la costituzione di quest'ultima che aveva eccepito la nullità della notificazione, non era stata rilevata la sua intervenuta sanatoria per il raggiungimento dello scopo, così pervenendosi alla errata declaratoria di estinzione del processo ai sensi del terzo comma dell'art. 307 c.p.c.).