(massima n. 1)
La violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, c.p.c., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello — che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice — e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito, ma non anche la inammissibilità dell'impugnazione che sia tempestivamente proposta, trattandosi di nullità attinente soltanto alla sua notificazione. Ne consegue che, ove il vizio venga rilevato in sede di legittimità, la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica, del processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo l'atto d'impugnazione ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato con conseguente superfluità di una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c.