(massima n. 1)
Quando il difensore della parte abbia validamente indicato nell'atto introduttivo il proprio studio semplicemente come tale o espressamente come suo domicilio e tale indicazione sia rimasta ferma nello svolgimento del processo ovvero sia stata mutata con un atto successivo prima della decisione, l'esercizio del diritto di impugnazione della controparte, ove sia stata tentata la notificazione nel luogo indicato originariamente o successivamente come studio e l'Ufficiale Giudiziario abbia constatato che lo studio risulti trasferito, può avvenire personalmente al difensore ai sensi dell'art. 138 o dell'art. 139 nel luogo di residenza, dimora o domicilio del difensore, in caso di impossibilità, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., oppure a mezzo posta. In tal caso, fatta eccezione per l'ipotesi di notificazione ai sensi dell'art. 138 c.p.c., la parte impugnante, qualora la parte destinataria dell'impugnazione non si sia costituita, deve far constare al giudice, a pena di inammissibilità della impugnazione, l'inutile tentativo di notificazione presso il luogo già indicato come studio, producendo la relata del pregresso tentativo ed in mancanza di tale produzione – che nel giudizio di cassazione deve avvenire ai sensi dell'art. 372 c.p.c. – non è possibile un ordine di rinnovo della notificazione, giacché non sussiste una fattispecie di nullità, ma di mancata dimostrazione dell'ammissibilità dell'impugnazione. Ove la parte che deve notificare l'impugnazione – in ipotesi, perché abbia già conoscenza del nuovo studio del difensore – ritenga di procedere, invece, direttamente alla notificazione e non vi proceda ai sensi dell'art. 138, bensì in uno degli altri modi indicati, se del caso nel luogo indicato all'Ufficiale Giudiziario come nuovo studio, è tenuta, qualora il destinatario dell'impugnazione non si costituisca, a documentare (per il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.) l'avvenuto trasferimento dello studio del procuratore, se del caso mediante idonea certificazione del consiglio dell'ordine presso cui il medesimo sia iscritto. In difetto, l'impugnazione è inammissibile e non ne può essere ordinata parimenti il rinnovo.