(massima n. 1)
L'accertamento e l'interpretazione del giudicato (cosiddetto esterno) formatosi fra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne č invocata l'efficacia, costituiscono attivitā istituzionalmente riservate al giudice di merito e possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 2909 c.c. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonchč per vizi attinenti alla motivazione, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 2909 c.c. o all'art. 324 c.p.c. e non possono comunque sollecitare essendo i poteri della Suprema Corte limitati al sindacato di legittimitā indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, č demandata in via esclusiva al giudice di merito e resta incensurabile in sede di legittimitā.