(massima n. 1)
Alla mancata, specifica impugnazione della statuizione adottata dal giudice di merito anche implicitamente ai fini della prescrizione sulla natura, contrattuale o extracontrattuale, del titolo di responsabilitą del convenuto, consegue il passaggio in giudicato, sul punto, della sentenza, non potendo il giudice dell'impugnazione, in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello, qualificare autonomamente e diversamente tale titolo, al fine di ritenere in ipotesi applicabile un diverso termine prescrizionale.