(massima n. 1)
Il momento della pronuncia della sentenza – momento nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido – va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell'iter formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicché, ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia di quest'ultima, è irrilevante che, dopo la decisione, il giudice singolo, o uno dei componenti di un organo collegiale, per circostanze sopravvenute, come il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, la mancata riconferma nell'incarico di giudice onorario o la cessazione del suo periodo di reggenza dell'ufficio, sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia. Nel caso in cui manchi la data della deliberazione, si deve ritenere che la causa sia stata decisa nel momento in cui il giudice poteva e doveva decidere (nella specie, trattandosi di controversia decisa da un giudice di pace, immediatamente dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, ex art. 321 c.p.c.).