(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 2719 c.c. (che esige l'espresso disconoscimento della conformitā con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) č applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformitā della copia al suo originale quanto a quella di disconoscimento della autenticitā di scrittura o di sottoscrizione. Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, č da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrā per riconosciuta (tanto nella sua conformitā all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato gli effetti del disconoscimento alla dichiarazione del difensore della ricorrente che si limitava ad escludere la conoscenza dell'atto, precisando che detta facoltā č consentita dall'art. 214 soltanto agli eredi ed agli aventi causa delle parti, ai quali non puō essere equiparato l'amministratore di una societā, neppure quando l'incarico sia ricoperto da soggetto diverso da quello in carica all'epoca alla quale risale il documento prodotto).