(massima n. 1)
La clausola di un contratto di assicurazione, con la quale le parti conferiscono ad una o pił persone il potere di effettuare una perizia contrattuale con accertamento sostitutivo della loro volontą e per esse vincolante, non ha carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, per cui non rientra fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c.