(massima n. 1)
L'ordinanza del consigliere istruttore che abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio, ai sensi degli articoli 331 e 357 c.p.c. (applicabile nella specie ex art. 90, legge n. 353 del 1990 — come modificato dall'art. 9, legge n. 534 del 1995 —, in quanto il giudizio era pendente alla data del 30 aprile 1995), è impugnabile mediante reclamo al collegio e, conseguentemente, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso detto provvedimento, in quanto privo del carattere della decisorietà.