(massima n. 1)
Qualora un ufficio giudiziario non sia in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, accertati nelle forme previste dal D.L.vo 9 aprile 1948, n. 437, la proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso quell'ufficio o a mezzo del personale addetto, stabilita dal medesimo D.L.vo, opera anche per gli atti che possono essere alternativamente compiuti presso un diverso ufficio giudiziario (nella specie, la notificazione del ricorso per cassazione): il rischio del mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio giudiziario non può infatti ricadere sulla parte, alla quale la legge attribuisce una facoltà di scelta, dovendo essere pienamente garantito il diritto di difesa, che risulterebbe pregiudicato ove la parte, la quale può ben compiere l'atto nell'ultimo giorno utile, facendo giusto affidamento sul regolare funzionamento dell'ufficio, venisse a trovarsi nell'impossibilità di porlo in essere, perché l'ufficio non è in grado di funzionare, e non potesse compierlo altrove per mancanza di tempo.