(massima n. 1)
L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva; sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio, per contraddittorietà della motivazione, la sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'I.N.P.S. per il pagamento di oneri contributivi omessi in relazione a rapporti di lavoro non regolarizzati con riguardo ad alcune operatrici telefoniche dell'associazione «S.O.S. Infanzia. Il Telefono Azzurro» aveva valorizzato, onde ritenere la natura subordinata dei rapporti di lavoro, meri elementi di contorno, di per se non decisivi, quali la misura dell'orario, la modalità di determinazione del compenso, i limiti dell'autonomia delle collaboratrici e la circostanza che il presidente dell'associazione impartisse delle direttive e desse delle regole, senza tener conto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e della volontà di costituire rapporti di lavoro autonomo espressa dalle parti negli accordi negoziali).