(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale viene dal giudice istruttore disposta l'integrazione del contraddittorio è sempre soggetta al successivo controllo del collegio cui la causa è rimessa per la decisione. Ne consegue che il giudice del gravame, nel momento in cui è sollecitato ad emettere una declaratoria d'inammissibilità per difetto d'integrazione del contraddittorio nel termine assegnato alla parte dall'istruttore, deve accertare se ne ricorrono i presupposti, e provvedere quindi – ove tali presupposti difettino – alla revoca del provvedimento, privo di effetti, con cui l'integrazione era stata disposta. Diversamente, la declaratoria d'inammissibilità ciononostante emessa è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.