(massima n. 1)
La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere č valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., in quanto il procedimento di correzione, a differenza del giudizio per revocazione, non tende a conseguire una nuova volontā del giudicante introducendo una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad individuare l'effettiva volontā del giudicante con la rettifica della materiale espressione errata.