(massima n. 1)
L'eccezione dell'Istituto previdenziale concernente la titolaritą del rapporto previdenziale dedotto in giudizio non si configura come eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni previste dall'art. 416, secondo comma, c.p.c., ma come contestazione di un fatto costitutivo: questa, in virtł del principio di non contestazione, deve essere fatta valere con la comparsa costitutiva, ai sensi del terzo comma, dello stesso art. 416, ma, in caso negativo, l'esclusione dei fatti contestati dal thema decidendum (con la conseguente inopponibilitą nelle fasi successive del processo) si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza, ex officio in base alle risultanze ritualmente acquisite, e riguarda, comunque, soltanto le parti costituite e non anche quelle rimaste contumaci nel giudizio di primo grado alle quali, pertanto, č precluso di proporre nuove eccezioni in senso stretto, ma non anche di contestare fatti costitutivi della domanda.