(massima n. 1)
È inammissibile il regolamento facoltativo di competenza proposto dal P.M. avverso il provvedimento adottato dal tribunale, su conforme parere – quanto al merito – del P.M. stesso, in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare sull'approvazione del rendiconto del tutore: ciò sia per difetto dei requisiti della decisorietà e definitinità del provvedimento impugnato con il regolamento, sia per difetto del presupposto indefettibile, per l'esercizio del potere di impugnazione, costituito dalla difformità della decisione rispetto alle conclusioni di merito prese dalla stessa parte nel precedente grado, risolvendosi altrimenti l'interesse ad impugnare nella mera esigenza teorica di correttezza processuale, del tutto priva di pratica utilità in quanto non finalizzata ad una diversa pronuncia sul bene della vita alla cui tutela il procedimento in ogni caso mira.