(massima n. 1)
La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 377 c.p.c. costituisce error in procedendo che non rientra nelle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, di cui agli artt. 395 n. 4 e 391 bis c.p.c., non potendosi considerare come errore su un fatto processuale su cui č fondata la decisione, stante la mancanza del requisito della decisivitā dell'errore, non esistendo un nesso causale diretto fra l'omessa notificazione dell'avviso dell'udienza di discussione ed il contenuto della sentenza adottata dalla Suprema Corte.