(massima n. 1)
Al fine di stabilire la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale, occorre considerare non soltanto le statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma anche le enunciazioni contenute nella motivazione, che costituiscono le necessarie premesse logiche e giuridiche della decisione. Di qui l'esigenza di acquisire la copia della pronuncia, comprensiva della motivazione, una volta che dalla sentenza impugnata si afferma l'estensione del giudicato interno, costituito dalla pronuncia non definitiva, onde il giudice di legittimitą, obbligato in presenza di un giudicato interno a rilevarlo di ufficio e ad applicare la regola del caso concreto in esso fissata, possa procedere all'interpretazione del giudicato alla stregua dell'interpretazione di norme giuridiche, accertandone il significato oggettivo. (Nella specie, la decisione non definitiva concerneva la spettanza al lettore di lingua straniera della retribuzione annua del professore associato, indipendentemente dalla quantitą della prestazione resa. L'Universitą ricorrente, denunciando l'errore nel quale era incorso il giudice di merito, per aver ritenuto precluso dal giudicato derivante dalla sentenza non definitiva l'esame della questione relativa alla retribuzione spettante al lettore, aveva adempiuto l'onere ex art. 369, ultimo comma, c.p.c. attraverso la richiesta, di trasmissione alla cancelleria della S.C., alla cancelleria del giudice di rinvio, depositata insieme al ricorso, non richiedendo anche la trasmissione del fascicolo di primo grado, la richiesta del quale, ex art. 347 terzo comma, c.p.c. avrebbe dovuto essere effettuata dal cancelliere del giudice di rinvio).