(massima n. 1)
In un rapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché similari) posizioni creditorie-debitorie, la statuizione definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni, con implicita affermazione della giurisdizione del giudice adito, assume autoritā di giudicato esterno, nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validitā e l'efficacia del rapporto stesso. Tale statuizione, pertanto, con riguardo alla giurisdizione, č vincolante nella successiva contesa solo se in essa la giurisdizione medesima si ricolleghi alla soluzione delle indicate questioni comuni, non anche quando debba essere determinata sulla mera base dell'individuazione della legge in vigore al momento dell'introduzione della causa (art. 5 c.p.c.), atteso che l'autonomia dei diritti si traduce in autonomia delle rispettive domande, anche con riferimento all'epoca della loro proposizione, e che quindi la predetta individuazione della legge del tempo si atteggia come quesito separatamente pertinente per ciascuna delle domande stesse.