(massima n. 1)
In tema di litisconsorzio necessario, le cause proposte nei confronti di più condebitori in solido sono inscindibili e danno luogo al litisconsorzio processuale solo quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro. Pertanto, l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno di quei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori. (Nella fattispecie, il danneggiato di un sinistro stradale aveva impugnato la sentenza della corte di merito per non avere, tra l'altro, disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del ciclomotore, sebbene costui fosse stato chiamato in giudizio in primo grado e condannato in solido con i genitori esercenti la potestà genitoriale della minore conducente; sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che non ricorresse alcuna delle ipotesi di litisconsorzio necessario e che non fosse unica la ragione giuridica dedotta in giudizio, poiché la responsabilità del proprietario del veicolo si fonda su causali diverse rispetto a quella del conducente).