(massima n. 1)
In mancanza di un provvedimento decisorio esplicitante le ragioni per le quali il giudice ritenga di far ricorso all'uso dei poteri istruttori ovvero di non farvi ricorso, nonostante la formale ed esplicita richiesta di una delle parti, non č consentita una censura che, seppur sollevabile precedentemente, sia stata avanzata per la prima volta in sede di legittimitā e con la quale si denunzi il mancato esercizio dei poteri d'ufficio, censura che finirebbe, con il giudizio di rinvio, per prolungare la durata del processo. Tale soluzione trova conforto nel principio, costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, comma secondo, Cost.) e nella ricaduta, in termini processuali, scaturente dall'inerzia e mancata sollecitazione della parte interessata all'esercizio dei poteri ufficiosi pur dopo che l'esaurimento dell'istruttoria abbia fatto permanere un quadro probatorio incerto e ciō anche in ossequio applicativo del principio della tempestivitā dell'allegazione della sopravvenienza, comportante l'osservanza, a pena di decadenza, dell'onere di far valere nel primo atto difensivo eccezioni o deduzioni volte a contrastare le avverse domande, dovendosi avere riguardo al sistema di preclusioni e decadenze proprio delle controversie di lavoro e, sia pure in misura minore, anche del procedimento ordinario, dopo le riforme del 1990-1995.