(massima n. 1)
In tema di conseguenze patrimoniali derivanti dal licenziamento illegittimo, il datore di lavoro, per poter essere ammesso a dedurre e a provare tardivamente circostanze idonee a dimostrare l'aliunde perceptum da parte del lavoratore, č tenuto a provare anche di non aver avuto conoscenza delle stesse e di avere, una volta acquisita tale cognizione, formulato le relative deduzioni nell'osservanza del principio, desumibile dagli artt. 414, 416 e 420 c.p.c., della tempestivitā di allegazione dei fatti sopravvenuti, attraverso il necessario impiego, a questo fine, sotto pena di decadenza, del primo atto difensivo utile successivo. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso del datore di lavoro e confermato l'impugnata sentenza, con la quale era stata rilevata la tardivitā dell'allegazione, ad istanza dello stesso datore di lavoro, delle circostanze attestanti l'aliunde perceptum da parte del lavoratore, siccome non allegate, nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento, nel primo atto difensivo utile posteriore all'avvenuta conoscenza di tali fatti, senza la prospettazione di alcuna valida giustificazione al riguardo).