(massima n. 1)
Ai fini del rispetto della condizione di procedibilitą del ricorso per cassazione, prevista dall'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., č necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione dell'atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura: č pertanto improcedibile il ricorso al quale sia stato allegato, in luogo della copia autentica della sentenza, un «estratto conforme» rilasciato dalla cancelleria «per uso ufficio», nel quale compaia, oltre all'epigrafe ed all'indicazione dell'oggetto del giudizio, il solo dispositivo, senza che assuma alcun rilievo l'avvenuto deposito della sentenza da parte del controricorrente o l'esistenza della stessa nel fascicolo d'ufficio.