(massima n. 1)
La disciplina del computo dei termini dettata dall'art. 155 c.p.c. e, in particolare, la previsione del quarto comma di tale norma, concernente la proroga di diritto della scadenza, se il giorno di scadenza č festivo, al primo giorno seguente non festivo, si applica, per il suo carattere generale, al termine di venti giorni stabilito dall'art. 369, primo comma, c.p.c., per il deposito del ricorso per cassazione, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, dies a quo per il termine dato all'intimato che intenda contraddire e ricorrere in via incidentale, con la conseguenza che l'ulteriore termine di venti giorni previsto dal successivo art. 370, primo comma, per la notifica del ricorso e del ricorso incidentale decorre dal giorno seguente non festivo, al quale, di diritto, č prorogata la scadenza del termine finale per il deposito del ricorso per cassazione.