(massima n. 1)
In tema di rappresentanza, benché il rappresentato ed il rappresentante costituiscano un unico centro di imputazione dell'attività processuale (art. 77 c.p.c.), l'appello della sentenza resa nei confronti del rappresentato va proposto nei confronti del rappresentante in detta qualità, non già in proprio, e qualora ciò non avvenga va dichiarato il difetto di legitimatio ad causam quindi l'invalidità dell'impugnazione ex artt. 342 e 263 n. 2 c.p.c., salvo che l'omessa indicazione della qualità non abbia determinato alcuna incertezza nell'individuazione della parte nei cui confronti è stato proposto il gravame.