(massima n. 1)
Nell'ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di secondo grado, la riforma di tale sentenza da parte della Corte di cassazione, che demandi al giudice di rinvio una nuova valutazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, potendo condurre all'affermazione di un credito dell'una o dell'altra, determina il venir meno del titolo esecutivo, cosicché una eventuale decisione di detto giudice del rinvio costituisce un nuovo titolo esecutivo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione della prima procedura esecutiva).