(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti; e, dall'altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione — e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse — impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità. (Fattispecie di ritenuta applicabilità, nel giudizio di cassazione relativo a causa concernente la pretesa decadenza del contribuente dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 a favore della piccola proprietà contadina, dello ius superveniens costituito dall'art. 11 del D.L.vo 18 maggio 2001, n. 228, che, con disposizione retroattiva, ha ridotto da dieci a cinque anni il periodo di decadenza dai benefici in materia di formazione e arrotondamento della proprietà coltivatrice).