(massima n. 1)
In sede di legittimitā non č consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi previste dall'art. 372 c.p.c., tra le quali quella relativa alla nullitā della sentenza, che va riferita esclusivamente alla nullitā che inficia direttamente il provvedimento in sč e non giā anche a quella che sia effetto di altra nullitā che riguardi il procedimento. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile l'eccezione, sollevata per la prima volta in sede di legittimitā, di nullitā della procura rilasciata in fase monitoria comportante, ad avviso della parte, la nullitā di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza impugnata, posto che il suo esame implica accertamenti di fatto e valutazioni da eseguire in fase di merito. (Fattispecie relativa, per l'appunto, ad una procura ad litem asseritamente viziata per omessa indicazione della necessaria delibera della giunta di una Camera di commercio in ordine al conferimento dell'incarico difensivo da parte del Presidente dell'ente).