(massima n. 1)
In materia di responsabilitā civile, per aversi insidia (o trabocchetto) idonea a configurare la responsabilitā della P.A. ai sensi dell'art. 2043 c.c. in caso di verificazione di un incidente, occorre non solo l'oggettiva invisibilitā, ma anche l'imprevedibilitā del pericolo, restando esclusa la presunzione di responsabilitā di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni demaniali, quali le strade pubbliche, che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi, poiché in questi casi non č possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l'insorgere di cause di pericolo per i cittadini. (Nella specie, relativa ad incidente automobilistico avvenuto su strada comunale, in applicazione dei principi di cui sopra la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la corresponsabilitā dell'ente locale assumendo che lo stesso poteva sapere della possibilitā di dilavamenti di ghiaia da una strada privata alla sede della strada pubblica, a seguito di violenti temporali.)