(massima n. 1)
Il giudice di merito, ai sensi dell'art. 92 comma secondo c.p.c., puņ compensare le spese di lite per «giusti motivi» anche se con la sentenza abbia pronunziato soltanto su una questione pregiudiziale e non abbia affrontato il merito, atteso che l'art. 91 dello stesso codice, nell'imporre la pronunzia sulle spese quando il giudice pronunzia sentenza che chiude il giudizio dinanzi a sč, prescinde dal contenuto della sentenza medesima.