(massima n. 1)
L'indennità di accompagnamento, istituita dalla legge n. 18 del 1980, non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale. Ne consegue che la somma corrisposta a titolo di indennità di accompagnamento (nella specie arretrati corrisposti in unica soluzione ) rientra nella comunione legale tra coniugi, non essendo equiparabile alla pensione attinente alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa, prevista dalla lett. e ) dell'art 179 c.c. Né è possibile l'interpretazione analogica di tale disposizione, che contempla ipotesi tassative di eccezione al principio generale di inclusione dei beni nella comunione legale.