(massima n. 1)
Il giudizio di rinvio č un giudizio chiuso, nel quale, dovendo il giudice limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando il dictum della Cassazione a un materiale di cognizione gią completo, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato d'istruzione anteriore alla sentenza cassata, senza possibilitą di dedurre prove ed eccezioni nuove; tuttavia č in facoltą delle parti chiarire e rendere pił espliciti gli articolati di prova testimoniale in precedenza dedotti, soprattutto se le integrazioni proposte, in quanto chiarificatrici del fatto gią compiutamente descritto, avrebbero potuto essere sollecitate nel corso dell'interrogatorio del teste, dalle parti o dal giudice ai sensi dell'art. 253 c.p.c.