(massima n. 1)
All'accoglimento del ricorso per cassazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia consegue che la corte del rinvio, quale nuovo giudice di merito, deve limitare il riesame dei fatti in ordine ai quali il rinvio č stato disposto alle sole circostanze attinenti ai punti decisivi indicati nella sentenza di cassazione, nonchč a quelle che risultino legate ad essi da un nesso di dipendenza logica (giusta il principio del ne bis in idem applicabile anche all'annullamento di vizio di motivazione), valutando nuovamente quei punti della controversia ritenuti, nella sentenza di annullamento, potenzialmente idonei a giustificare una decisione diversa rispetto a quella annullata, salvo il suo potere di un nuovo apprezzamento complessivo della vicenda processuale, ma fermi, peraltro, i rilievi contenuti nella sentenza di cassazione in relazione alle statuizioni di appello cassate (nella specie, accertata in sede di appello la esatta data di una vicenda di fatto senza che, sul punto, vi fosse stata contestazione tra le parti e senza che la Corte di cassazione in sede di cassazione con rinvio avesse, in parte qua osservato alcunché, il giudice di rinvio aveva inopinatamente ritenuto incerta tale data, con statuizione nuovamente cassata dalla Corte di cassazione).