(massima n. 1)
L'acquiescenza prevista dall'art. 329 c.p.c. č fondata sul rapporto di incompatibilitā (quale reciproca esclusione) fra la volontā che č alla base di un atto che puō essere anche anteriore alla stessa sentenza e la volontā che č alla base dell'impugnazione; conseguentemente, la predisposizione di un conteggio nel corso del giudizio di primo grado, per l'eventuale affermazione giudiziale del diritto controverso del quale si contesta la sussistenza, integrando solo un condizionato riconoscimento del quantum, non č incompatibile con l'impugnazione dell'an, nč con l'impugnazione del riconoscimento delle spettanze fondato sulla negazione del diritto. Essendo l'accertamento della compatibilitā giudizio di fatto, la valutazione di tali atti da parte del giudice di merito non č sindacabile in sede di legittimitā se assistita da congrua motivazione.