(massima n. 1)
In tema di giudizio di rinvio, il principio processuale della rilevabilità del giudicato (sia interno che esterno) – in ogni stato e grado del giudizio – deve essere coordinato con i principi, parimenti processuali, che disciplinano il giudizio di rinvio e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio dal giudice – nel giudizio di legittimità – ma anche le questioni che costituiscano il necessario presupposto della sentenza, ancorché non siano state dedotte o rilevate in quel giudizio. Ne consegue che il giudice di rinvio non può prendere in esame neanche la questione concernente l'esistenza di un giudicato esterno o (come nella specie) interno, ove l'esistenza dello stesso giudicato – pur potendo essere allegata o rilevata – risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza di cassazione con rinvio.