(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, è nulla la notificazione del controricorso non già, come previsto dall'art. 370 c.p.c., al domicilio del ricorrente eletto nel ricorso bensì presso il procuratore non domiciliatario, giacché in tal caso l'atto risulta consegnato, in violazione dell'art. 160 c.p.c., a persona diversa da quella cui doveva essere effettuata; peraltro, alla declaratoria di nullità non può farsi luogo, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., laddove lo scopo cui l'atto è destinato risulti comunque raggiunto, come nel caso in cui il ricorrente replichi al contenuto dell'atto, a tale stregua dimostrando di averne avuto piena conoscenza.