(massima n. 1)
Poiché nelle controversie soggette al rito del lavoro (nella specie, controversia relativa ad affitto agrario) trova applicazione l'art. 208 c.p.c., concernente la decadenza dall'assunzione della prova, secondo cui il giudice, dichiarata la decadenza, deve comunque fissare un'udienza successiva, per dar modo alla parte non comparsa di instare, se del caso, per la rimessione in termini, incorre in error in procedendo il giudice d'appello che, ammessa la prova testimoniale (nella specie, riguardo alla data di inizio del rapporto di affitto agrario) e constatata l'assenza della parte istante all'udienza all'uopo fissata, dichiari la decadenza di quest'ultima e decida, subito dopo, la causa, senza rinviare ad un'udienza successiva onde consentire, in quella sede, le eventuali difese della stessa parte, atteso che la disciplina dettata dall'art. 437, terzo comma, c.p.c. (secondo cui «qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza») non comporta un obbligo assoluto di decidere la causa nella stessa udienza dell'assunzione, stante la facoltą (di cui all'ultimo comma dello stesso articolo) di concedere alle parti, dopo l'assunzione, un termine per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine, per la discussione e la pronuncia della sentenza, e tenuto conto, peraltro, che la regola della contestualitą presuppone comunque che la prova ammessa sia stata anche assunta, laddove, nel caso di mancata assunzione per l'assenza ingiustificata della parte, il rinvio č imposto dal secondo comma del citato art. 208 c.p.c.