(massima n. 1)
In materia di rendita da infortuni sul lavoro, ove l'assicurato abbia domandato in primo grado il ripristino della rendita nella misura gią riconosciuta anteriormente alla revisione disposta dall'INAIL (o comunque in misura maggiore di quella riconosciuta in sede di revisione), non costituisce domanda nuova, preclusa ex art. 437 c.p.c., quella proposta in appello dallo stesso assicurato per la declaratoria di illegittimitą della revisione per il decorso del decennio dalla prima costituzione della rendita.