(massima n. 1)
La emanazione di una sentenza non definitiva, che ai sensi dell'art. 279, 2 comma, n. 4 c.p.c. ha deciso questioni preliminari di merito, non chiude il giudizio; ne consegue che, se nella prosecuzione della causa muta il procuratore, a seguito della cancellazione dall'albo del precedente difensore, č al nuovo procuratore (costituito al momento della notifica), e non alla parte personalmente, che, ai sensi dell'art. 330, primo comma c.p.c., va notificato il ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva.